Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Omessa comunicazione all’ENEA – Decadenza (Cass. 21.11.2022 n. 34151)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 21.11.2022 n. 34151, confermando la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e ai co. da 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006, deve essere inviata l’apposita comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Queste conclusioni esplicano i loro effetti inevitabilmente anche per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Secondo la Suprema Corte, quindi, entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere presentata la comunicazione all’ENEA, ma l’eventuale omissione può essere sanata mendiante la remissione in bonis entro la “prima dichiarazione utile”. Nel caso l’adempimento non sia stato eseguito, la detrazione fiscale non compete.

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